ATTO
COSTITUTIVO e STATUTO dell'ASSOCIAZIONE PRIVATA "KARISMA"
ART.
1
Denominazione
§ 1 È costituita l’Associazione privata di fedeli “Karisma” che
opera nella Chiesa per la promozione del turismo religioso
e per il rinnovamento della vita cristiana di quei fedeli
che vogliono approfittare dei periodi di riposo dal lavoro
per approfondire la loro fede frequentando case legate
ad istituti religiosi.
§ 2 L’Associazione ha sede legale in CAPOSELE (AV) alla
Via del Santuario n. 1, e sede operativa in FIRENZE alla
Via Jacopo Nardi n. 37.
ART.
2
Finalità
Associative
§ 1 L’Associazione persegue le
seguenti finalità:
a) la formazione dei membri al servizio nella
Chiesa e nella società, in particolare curando che si offrano
a tutti coloro che usufruiscono delle case e degli alberghi
aderenti all’associazione un’adeguata formazione spirituale
e gli strumenti ad essa necessari;
b) associare strutture alberghiere e per l’accoglienza
facenti capo ad istituti religiosi;
c) creare un servizio omogeneo e standard di
livello qualitativo fra le strutture associate;
d) offrire alle strutture consociate talenti
per la cura dei servizi di:
- promozione
in campo nazionale ed internazione;
- gestione
delle prenotazioni con ufficio centralizzato;
- controllo
della gestione;
- cura
per gli adempimenti di cui alla L. 626 e D.lgs 155/97;
- sviluppo
ed applicazione piano di marketing;
- ricerca
e sviluppo di accordi commerciali con potenziali fornitori,
valutazione delle offerte al gruppo di associati per qualità etico
morali del fornitore, fungendo se necessario da capo commessa
per creare le condizioni di gruppo di acquisto;
e) un
piano di sviluppo qualitativo e inerente alle finalità delle
strutture stesse;
ART. 3
Attività associative
§ 1 L’Associazione svolge tutte le attività necessarie
o utili al raggiungimento delle finalità espresse dall’art.
2.
Promuove
inoltre la formazione religiosa dei suoi membri per una
loro sempre maggiore partecipazione alla missione evangelizzatrice
della Chiesa e per una presenza incisiva nei campi della
cultura, della carità e dell’impegno sociale. A tal fine,
in particolare, promuove le strutture idonee al turismo
religioso e alla formazione cristiana del popolo di Dio.
ART. 4
Membri
dell'Associazione
§ 1 Sono
membri dell’Associazione i singoli fedeli laici che, dopo
il previsto cammino di preparazione, hanno dichiarato di
voler operare attivamente nell’Associazione ed in essa
siano stati accolti.
§ 2 Alle
stesse condizioni di cui al primo paragrafo possono essere
membri dell’Associazione: i sacerdoti (cfr. CIC, can 298, § 1)
ed i religiosi e le religiose con il consenso dei loro
superiori (cfr. CDC, can 307, § 3).
§ 3 Sono membri dell’Associazione
anche gli Istituti Religiosi in quanto tali, specialmente
quelli che posseggono case dedite all’ospitalità dei fedeli
per la loro particolare rilevanza artistica, culturale
o turistica, oppure perché al servizio di corsi di esercizi
spirituali.
ART. 5
Organi di governo
§ 1 Sono
organi di servizio dell’Associazione:
– il Presidente;
– il
Consiglio Direttivo;
– il
Direttore spirituale;
– il
Tesoriere
– l’Assemblea
dei membri.
§ 2 Il
Presidente, il Consiglio Direttivo, formato da sei persone
più il direttore spirituale, e il Tesoriere (che può anche
essere uno dei consiglieri) sono eletti a norma del can
119, § 1 e durano in carica un triennio.
§ 3 Il direttore spirituale avrà la
responsabilità della formazione religiosa e morale da offrire
nelle strutture alberghiere e recettive.Egli fa parte di
diritto del Consiglio Direttivo, in seno al quale si aggiunge
ai membri eletti e rappresenta le istanze spirituali e
carismatiche cui fanno riferimento le singole strutture
associate.
ART. 6
Il presidente
§ 1 Il
Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio
Direttivo;
b) coordina le attività pastorali
ed organizzative dell’Associazione;
c) nomina su proposta del Consiglio
Direttivo la direzione dell’associazione, composta dal
numero di persone che riterrà opportuno;
d) rappresenta l’Associazione
presso la Conferenza Episcopale Italiana e presso ogni
altra autorità ecclesiastica.
§ 2 Il
Presidente, che deve essere un chierico, viene eletto tra
i membri fondatori e può essere confermato alla scadenza
del mandato.
§ 3 Per la durata del primo mandato assumerà la presidenza
dell’Associazione p. Luciano Panella.
ART.
7
Membri fondatori
§ 1 Sono membri fondatori dell’associazione i
signori:
- p.
Luciano Panella
- p.
Antonio Proietto
- p.
Saverio Santomassimo
- p.
Bruno Visuri
- avv.
Carlo Fusco
- dir.
Umberto Gedeone
- dott.
Diego Perillo
- ing.
Mario Famà
- d.
Antonio Garzi
ART. 8
Il Consiglio Direttivo
§ 1 Il Consiglio Direttivo, formato dal Presidente
pro tempore, dal vicepresidente pro tempore e dal Tesoriere
pro tempore, e da tre esponenti la direzione dell’associazione,
approva con voto deliberativo gli atti relativi alla gestione
ordinaria dell’Associazione.
Per
il primo mandato sono designati:
- Padre
Luciano Panella, Presidente
- Avvocato
Carlo Fusco, Vicepresidente
- Padre
Antonio Proietto, Tesoriere
ART. 9
Unità con la gerarchia ecclesiastica
§ 1 L’associazione “Karisma”,
in quanto Associazione privata di fedeli, fa sue le direttive
pastorali dei Vescovi a livello diocesano, regionale e
nazionale, incoraggiando i propri membri a mettere a disposizione
della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi,
della cui autenticità sono giudici gli stessi pastori.
ART. 10
Fine del rapporto associativo
§ 1 I membri possono abbandonare liberamente l’Associazione.
§ 2 In caso di comprovata irregolarità e di
comportamenti palesemente contrari alla fede cattolica,
i membri possono essere espulsi dall’Associazione, con
provvedimento motivato del Presidente.
§ 3 Contro
il provvedimento di cui al comma precedente è possibile
il ricorso all’Assemblea dei membri.
ART. 11
Disposizioni patrimoniali
§ 1 Le
attività ordinarie dell’Associazione sono sostenute attraverso
le quote associative versate dai membri secondo le deliberazioni
del Consiglio Direttivo. Esse saranno composte di una quota
variabile a seconda dei servizi richiesti all’Associazione
dai singoli membri. Di tutto, come pure delle donazioni
che dovessero pervenire all’Associazione a qualsiasi titolo
sarà tenuta l’amministrazione dal Tesoriere, che ne renderà conto
al Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio.
§ 2 Tutti
i contributi associativi di qualsiasi natura, nonché gli
eventuali relativi diritti, sono intrasmissibili sia inter
vivos che mortis causa .
§ 3 Il
Presidente dell’Associazione predisporrà ogni anno, successivamente
all’Assemblea annuale, un rendiconto economico e finanziario
dell’attività dell’ente, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Direttivo entro il termine di quattro mesi
dalla conclusione della predetta Convocazione Assembleare.
§ 4 Il fondo patrimoniale iniziale
dell’associazione è costituito dalla seguente somma di
Euro 2.000,00 (dicasi € duemila/00) donate dal Presidente.
L’amministrazione
del fondo associativo è demandata al Tesoriere, che opererà secondo
quanto disposto al § 1 di quest’articolo.
ART. 12
Scioglimento
§ 1 In caso di scioglimento dell’Associazione,
gli eventuali beni mobili di sua proprietà saranno devoluti
per un terzo alla C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana,
per un terzo C.I.S.M. Conferenza Italiana Superiori
Maggiori e per un terzo all’ U.S.M.I. Unione Superiore
Maggiore Italiane.
ART. 13
Approvazione
§ 1 Il presente Statuto verrà inviato
a S. E. Mons. Salvatore Nunnari Vescovo di Sant’Angelo
dei Lombardi (AV) per l’approvazione.
ART. 14
Dubbi interpretativi
§ 1 Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente
espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alle
norme del Codice di Diritto Canonico.
Per maggiori informazioni
e proposte di adesione al progetto Karisma - info@karismahotels.org
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